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Certificazione Energetica degli edifici CENED

Risparmio energetico e tutela del clima sono nuove ed importanti sfide da affrontare e per le quali dobbiamo saper rispondere in modo veloce ed appropriato. È evidente come il futuro del settore dell'edilizia sia strettamente legato alla sua capacità di innovarsi, procedendo in sinergia con l'evoluzione in atto in materia di efficienza energetica.

Il cambiamento di rotta nel settore dell'edilizia a seguito delle evidenti criticità che esso determina è un elemento chiave se si vuole davvero perseguire quel duplice obiettivo strategico di abbattimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti.

Se dobbiamo prepararci ad un futuro senza carbone e petrolio dobbiamo iniziare ad orientare le nostre scelte verso forme di energia alternative il più possibile rinnovabili senza per questo mai dimenticare che il risparmio energetico è la prima fonte rinnovabile. È evidente che il primo modo di ridurre le emissioni è quello di non produrle affatto.

In questo contesto la certificazione energetica può dunque diventare lo strumento per orientare queste azioni volte al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, capace davvero di rendere trasparente la qualità energetica degli immobili e in grado di orientare in modo più consapevole la scelta degli stessi da parte dei potenziali utenti.

Consapevole dei vantaggi che una nuova “edilizia di qualità” porterà alle singole famiglie e alla collettività, Regione Lombardia, attraverso la LR n.24 del 11/12/2006 e s.m.i. e la DGR VIII/5018 e sm.i., ha dato concreto avvio al processo di certificazione energetica degli edifici sul proprio territorio. La certificazione energetica degli edifici deve essere vissuta come una grande opportunità, capace di far radicare una nuova cultura del progettare, costruire/ristrutturare e vivere gli edifici, più attenta ai consumi energetici ed alle emissioni di gas climalteranti e al comfort degli utenti.

A seguito dell'evoluzione della normativa in tema di certificazione energetica degli edifici il modello di Attestato di Prestazione Energetica (APE) ha subito negli anni variazioni relative a contenuti, layout e modalità di deposito e gestione. Di seguito vengono mostrati i modelli di APE attualmente idonei con indicazioni specifiche relative alle loro caratteristiche.

Ai sensi del punto 10.4 della DGR VIII/8745, l'APE ha validità 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel CEER. L'idoneità dell'APE decade prima del periodo sopraindicato, per le sole unità immobiliari che modifichino la loro prestazione energetica o la destinazione d'uso.

Il Decreto Dirigente Unità Organizzativa, 23 ottobre 2012 n. 9433 prevede che a partire dal 1° marzo 2013 l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) acquista efficacia con l’inserimento nel sistema informativo regionale, di cui all’Art. 9, comma 3 bis della L. R. 13 Dicembre 2006, n. 24, del file di interscambio dati e del file PDF relativi all’APE stesso, entrambi firmati digitalmente.

Il certificatore, al fine di consentire al proprietario dell’edificio di disporre di un APE idoneo originale, di consegnare a quest’ultimo, il file .PDF dello stesso firmato digitalmente e una copia cartacea dello stesso file, corredata da un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex artt 19 e 47 DPR 445/2000) in cui lo stesso certificatore dichiara che tale copia è conforme al file .PDF inserito nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) e firmato digitalmente. In tal modo il proprietario dispone anche di una copia cartacea conforme all’originale. L’Organismo di accreditamento, al fine dell’acquisizione degli APE firmati digitalmente, garantisce l’accesso al CEER ai Comuni e ai notai che hanno richiesto e ottenuto l’accreditamento. Pertanto, nel caso in cui occorra produrre l’APE in originale al funzionario del Comune o al notaio, entrambi potranno estrarre direttamente il file .PDF dal CEER. Ciò consente loro di dichiarare conforme all’originale anche copie cartacee dello stesso .PDF dell’APE.

Copia cartacea dell’APE firmato ma non dichiarato conforme all’originale potrà essere utilizzata tutte le volte in cui non sarà necessario produrre il documento in originale o in copia conforme.

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